Risarcimento danni Sangue infetto
Tu o un tuo parente pensate di aver subito un danno a causa di una trasfusione di sangue infetto?
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HBV/HCV/HIV DA SANGUE INFETTO
Gran parte delle persone che sono state sottoposte a trasfusioni di sangue nel periodo intercorrente tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 90 hanno contratto la positività al virus epatite B, epatite C o HIV (AIDS), a causa del quale sono stati arrecati gravi danni alla salute ed agli organi, in via principale al fegato ed in via secondaria all’apparato gastro – intestinale che in taluni casi hanno comportato il decesso per cirrosi epatica, epatocarcinoma, per occlusione gastro intestinale ovvero per insufficienza renale acuta.
In tale epoca storica (fine anni 50 / metà anni 90) l’elevata possibilità di contrarre il virus era determinata anche dalla assunzione di farmaci emoderivati per la cura di talune patologie quali anemia, talassemia, sindrome di Guillain Barrè.

I DANNI RISARCIBILI AI SOGGETTI IN VITA

I soggetti danneggiati, ancora in vita, possono chiedere alternativamente l’indennizzo e/o il risarcimento.
Per aver diritto all’indennizzo di cui alla L. 210/92, (pari ad € 800,00 mensili) il richiedente, già affetto da epatite B/C/HIV irreversibile che può essere ascritta alla Tabella A. allegata al D.P.R. 834/81, dovrà inoltrare richiesta al Ministero della Salute tramite la propria A.S.L. di appartenenza entro 3 anni dalla conoscenza qualificata della patologia.
Unitamente o in alternativa all’indennizzo, il soggetto danneggiato può richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale consistente nel danno biologico, morale, esistenziale, perdita di chance e diminuzione della capacità reddituale entro 5 anni dalla conoscenza qualificata della malattia. Il risarcimento del danno va chiesto al Ministero della Salute quale soggetto responsabile della mancata vigilanza della sterilità delle sacche di sangue trasfuse.
I DANNI RISARCIBILI AGLI EREDI
Se la infezione da Epatite B/C/HIV ha arrecato gravi danni alla salute che ne hanno comportato il decesso, gli eredi possono richiedere alternativamente l’indennizzo UNA TANTUM ex L. 210/92 e/o il risarcimento del danno.
Per aver diritto all’indennizzo UNA TANTUM di cui alla L. 210/92, (pari ad € 77.468,53) l’erede del soggetto deceduto dovrà inoltrare richiesta al Ministero della Salute tramite la propria A.S.L. di appartenenza entro 10 anni dal decesso.
Unitamente o in alternativa all’indennizzo, gli eredi del soggetto deceduto possono richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale consistente nel danno da sofferenza per prematura perdita del congiunto.
Il risarcimento del danno va chiesto al Ministero della Salute quale soggetto responsabile della mancata vigilanza della sterilità delle sacche di sangue trasfuse.
I DANNI RISARCIBILI AL CONIUGE CONTAGIATO
Il coniuge del soggetto contagiato dal virus epatite B/C/HIV, già riconosciuto titolare dei benefici di cui alla L. 210/92, può chiedere alternativamente l’indennizzo e/o il risarcimento.
Per aver diritto all’indennizzo di cui alla L. 210/92, (pari ad € 800,00 mensili) il richiedente, già affetto da epatite B/C/HIV irreversibile – dello stesso genotipo del coniuge – che può essere ascritta alla Tabella A. allegata al D.P.R. 834/81, dovrà inoltrare richiesta al Ministero della Salute tramite la propria A.S.L. di appartenenza entro 3 anni dalla conoscenza qualificata della patologia.
Unitamente o in alternativa all’indennizzo, il soggetto danneggiato (coniuge contagiato) può richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale consistente nel danno biologico, morale, esistenziale, perdita di chance e diminuzione della capacità reddituale entro 5 anni dalla conoscenza qualificata della malattia. Il risarcimento del danno va chiesto al Ministero della Salute quale soggetto responsabile della mancata vigilanza della sterilità delle sacche di sangue trasfuse.
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