Quando si parla di consenso informato ci si riferisce al diritto di un paziente di conoscere tutte le informazioni e le possibili implicazioni del trattamento terapeutico al quale dovrebbe essere sottoposto, in modo da lasciare che decida sull’effettivo proseguimento delle cure. La Costituzione italiana, infatti prevede la libertà assoluta del cittadino in merito ai trattamenti sanitari di cui avrebbe bisogno.
Nel nostro Paese, chiunque ha la possibilità di scegliere se sottoporsi o meno a determinate cure. Trattasi di un diritto tutelato anche dall’articolo 32 della Costituzione Italiana. In ogni caso, un individuo deve essere adeguatamente informato su rischi e implicazioni della terapia, al fine di scegliere con ragionevolezza e criterio, in funzione delle proprie condizioni di salute. Il consenso informato deve essere dato sempre in modo libero e consapevole, offrendo la possibilità di revoca in qualunque momento.
Date le premesse, pare chiaro che il compito del medico sia quello di spiegare in maniera tanto semplice quanto dettagliata tutto ciò che riguarda la terapia, permettendo al paziente di comprendere a pieno i vari aspetti che concernono la cura. Essendo, questa, una parte fondamentale del lavoro del medico, in caso di omissioni, questo potrebbe essere perseguito legalmente in un processo civile o penale, in funzione delle dinamiche occorse.
Consenso informato, cos’è e come funziona
Il consenso informato rappresenta uno degli elementi fondamentali per la legittimazione dell’attività medica. Come detto, è l’articolo 32 della Costituzione a parlarne, affermando: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Come abbiamo visto, è indispensabile, al fine di salvaguardarsi, conoscere a pieno le dinamiche delle cure di cui si necessita, data la completa libertà che la Costituzione offre ad ogni cittadino italiano. Dato il background limitato in termini medici della stragrande maggioranza delle persone, è obbligatorio per i medici esporre con chiarezza lo stato di salute dei propri pazienti, citando i rischi della malattia, ma anche quelli delle varie terapie proposte.
Ogni terapia ed intervento è soggetto a queste regolazioni. Che siano essi invasivi o non invasivi, vanno comunque effettuati solo previo consenso informato nei confronti del paziente. L’assenso delle persone deve essere consapevole, venendo preceduto da un’informativa adeguata, al fine di sottolineare tutti i rischi ed i fini ultimi delle terapie.
Dalle ultime righe, si evince che prima di mettere in atto una terapia, il medico sia tenuto ad informare dettagliatamente, in maniera scritta oppure orale il paziente in merito ad essa. Generalmente, le strutture sanitarie optano per dichiarazioni scritte, in modo da tutelarsi da possibili conseguenze legali. Il consenso formato scritto, infatti, potrebbe rivelarsi un’utile prova nel caso di contenziosi.
Comunque, esistono dei moduli prestampati relativi al consenso informato. Ciò nonostante, essi potrebbero rivelarsi inefficaci nel caso in cui il paziente non riesca a comprenderne il contenuto correttamente. La legislazione relativa a questa branca dell’attività medica impone anche il divieto di ostinazione delle cure, nel caso in cui queste smettano di avere effetto e, addirittura, arrivino a ledere l’incolumità del paziente.
Obblighi del medico
Quando il consenso informato non viene mostrato al paziente in maniera corretta, nel caso in cui, ad esempio, questi non dovesse comprendere a fondo la situazione ed il professionista dovesse sottovalutare le capacità di comprensione del paziente e le ipotetiche complicazioni del trattamento, allora potrebbero esserci delle conseguenze. Quando le cure non vengono eseguite secondo le linee guida previste dall’Istituto Superiore di Sanità, il paziente può richiedere un risarcimento del danno causato da errore medico.
Nel caso in cui, all’avvenire della prestazione medica seguendo i dettami sopracitati, le cure non dovessero avere effetto, allora non sarà possibile richiedere alcun risarcimento. Quando il consenso informato viene presentato in maniera incompleta senza, dunque, elencare tutte le possibili complicazioni relative al trattamento, allora sarà possibile agire in sede civile.
Le ultime disposizioni in merito affermano, inoltre, che anche in caso di presenza di lesioni esclusivamente relative al diritto e non all’incolumità del paziente, sarà possibile richiedere un risarcimento dei danni. Come già precedentemente accennato, poi, il consenso informato potrebbe rappresentare una causa scatenante di conseguenze penali per il medico.
A seguito di diversi dibattiti giuridici, oggi, la responsabilità penale viene esclusa nel caso in cui le linee guida ed i protocolli previsti vengono rispettati e, soprattutto, nel caso in cui la terapia dovesse registrare esito positivo, nonostante non corrisponda a quella indicata nell’informativa. Nel momento in cui, però, non si esegue il trattamento in maniera corretta, allora le responsabilità penale e civile potrebbero emergere, recando un danno al professionista. Data la complessità dell’argomento, però, è consigliabile consultarsi con un Professionista della Legge prima di prendere qualsiasi tipo di provvedimento.